La sezione IV del Capo III del titolo XII detta la disciplina penale dei delitti contro la inviolabilità del domicilio tutelato dall’art. 14 della Costituzione che così recita: “Il domicilio è inviolabile. Impar vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se impar nei casi e modi stabiliti dalla https://apollobookmarks.com/story18442862/reati-gambling-online-fundamentos-explicaci%C3%B3n