La esistenza alle udienze è attestata dal timbro apposto dal cancelliere o dal giudice sul opuscolo del praticante. In Bivio, la esistenza del praticante va riportata all’intimo del verbale d’udienza redatto dall’avvocato. Non dare In scontata la nostra esistenza. Condizione puoi essere conseziente gratuitamente a queste informazioni è perché ci https://www.avvocato-penalista.it/